Descrizione

La Legge regionale del 29/12/2006, n. 38 e s.m.i. dispone, all'art. 5 comma 3, che: “I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza”.
Si ricorda che la variazione del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere comunicata al Comune (attraverso il SUAP), il quale ha il compito di verificare se il soggetto sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo del 26/03/2010, n.59 e smi.
Il corso di aggiornamento obbligatorio ha una durata di 16 ore comprensive ed è gestito dagli enti convenzionati con la regione Piemonte, così come stabilito dalla D.G.R n. 25-1952 del 31/07/2015.
Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto.
Per maggiori informazioni sugli enti convenzionati consulta il sito istituzionale della regione Piemonte
Attualmente il corso di aggiornamento obbligatorio si riferisce al V triennio (1/3/2022 – 01/03/2025).
Per maggior informazione si riassume quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
Il soggetto che ha acquisito il requisito professionale in data antecedente il 1/03/2022 si può trovare in due condizioni:
- inizio attività (sia nuova apertura che subingresso) entro il 31/08/2024 con obbligo di aggiornamento entro il 1/3/2025
- inizio attività (sia nuova apertura che subingresso) tra il 01/09/2024 e il 1/03/2025 con obbligo di aggiornamento entro il 1/3/2026.
Tutti i soggetti che hanno acquisito il requisito professionale dopo il 1/3/2022 e che hanno iniziato l'attività (sia nuova apertura che subingresso) tra il 1/3/2022 e 1/3/2025 non devono frequentare il triennio 2022-2025 ma il prossimo triennio 1/3/2025 - 1/3/2028.