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Costituzione della convivenza di fatto

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art13)
  • Servizio attivo
Procedimento di costituzione della convivenza di fatto

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da un'unione civile.

Per presentare la dichiarazione, i due interessati devono essere già residenti allo stesso indirizzo e risultare coabitanti nel medesimo stato di famiglia.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

La dichiarazione di convivenza può essere presentata nel Comune di residenza insieme alla dichiarazione di residenza o successivamente per le coppie che si formeranno con la coabitazione. Per le coppie già residenti e stabilmente conviventi la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.

I conviventi di fatto potranno compilare la dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto ed inviarla, unitamente alla documentazione richiesta, all'indirizzo anagrafe.gru@legalmail.it.

Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica entro 45 giorni se la coppia rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge 20/05/2016, n. 76 e accerta la stabile coabitazione all'indirizzo dichiarato.

Se il cittadino non riceverà comunicazioni dal Comune, significa che le dichiarazioni sono conformi e corrette (silenzio-assenso), mentre per le dichiarazioni false saranno applicate le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, artt. 75 e 76.

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento dell'albo o registro tenuto dall'Amministrazione

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 45 giorni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Ufficio Servizio Anagrafe – Ufficio Statistica Comunale

 (Telefono dal lunedì al giovedì dalle 9-12,30 14,30-16 e venerdì dalle 9 alle 13.30 (info specifiche del servizio))
 (Telefono dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 16,30 (info specifiche del servizio))
 (Telefono mattino tutti i giorni - pomeriggio solo martedì e giovedì fino alle 16.00 (info generiche del servizio))
 (Telefono mattino tutti i giorni - pomeriggio solo martedì e giovedì fino alle 16.00 (info generiche del servizio))
 (PEC Anagrafe)
Laura
Gallo
Ultimo aggiornamento: 02/02/2026 16:19.15

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